Il recesso del dirigente dal proprio rapporto di lavoro (denominato dimissioni) richiedono la sola dichiarazione di volontà del lavoratore che diventa efficace esclusivamente nel momento in cui giunge a conoscenza del datore di lavoro.
Le dimissioni, inoltre, possono essere contraddistinte dalla giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile.
Ma che cosa significa “giusta causa” delle dimissioni?
Per giusta causa si deve intendere un motivo (non rientrante nella sfera di volontà arbitraria del dirigente) che non consente la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato. Le dimissioni per giusta causa trovano origine in comportamenti e situazioni imputabili al datore di lavoro costituenti violazioni di legge o inadempimenti contrattuali caratterizzati da una certa gravità.
Ad esempio, il reiterato mancato pagamento della retribuzione o la corresponsione di una retribuzione inferiore al dovuto rappresenta un fatto giustificante le dimissioni immediate del dirigente. Altre ragioni, possono essere riconducibili al demansionamento e/o alla dequalificazione professionale subiti, al mancato riconoscimento di una promozione, a comportamenti mobbizzanti datoriali (sia a livello verticale – da parte dei propri superiori gerarchici – che orizzontale – da parte dei propri colleghi di lavoro -), alla mancata regolarizzazione della posizione previdenziale del dirigente, alla richiesta di prestazioni esorbitanti le normali mansioni ricoperte dal dirigente e, più in generale, a vessazioni e pregiudizi subiti dal dirigente nell’ambiente lavorativo.
Il dirigente che si dimette per giusta causa, peraltro, ha facoltà di abbandonare immediatamente il lavoro, senza concedere il preavviso e conservando, però, il proprio diritto a percepire la relativa indennità (sostitutiva del preavviso). Il dirigente, inoltre, nei casi più gravi, ha anche diritto di avanzare richiesta di pagamento dell’indennità supplementare.
Qual è la disciplina delle dimissioni per giusta causa?
In primo luogo, la comunicazione di recesso per giusta causa deve essere formulata e motivata in maniera chiara e precisa da parte del dirigente così da permettere al datore di lavoro, ed in seguito, eventualmente, al Giudice, di valutare l’oggettiva gravità delle circostanze poste alla base delle dimissioni, deducendo un’effettiva incompatibilità tra quanto addotto dal dirigente e la permanenza nel posto di lavoro.
In secondo luogo, l’individuazione del momento in cui il lavoratore è tenuto a denunciare al datore l’esistenza di una giusta causa rappresenta l’aspetto maggiormente problematico in materia: dalla lettura del testo della disciplina codicistica, sembrerebbe che il dirigente debba comunicare immediatamente all’imprenditore quei fatti che non permettono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro e che legittimano, pertanto, le dimissioni “in tronco”. Qualora, dunque, il dirigente ritardasse a far presente questi fatti, apparirebbe come una situazione non caratterizzata da una gravità tale da costringerlo al recesso immediato. Ma, un’interpretazione in tal senso desta numerosi dubbi: nella maggior parte dei casi, il dirigente potrebbe ritrovarsi in una situazione in cui si sente costretto a subire gli inadempimenti gravi del datore, tollerandoli per paura di rimanere disoccupato, nonostante i fatti datoriali siano tali da giustificare l’interruzione immediata del rapporto. Per questo motivo, spetta sempre e solo al Giudice valutare caso per caso se è stato soddisfatto il requisito dell’immediatezza della contestazione della giusta causa.
Considerato che le dimissioni per giusta causa non sono del tutto tipizzate dai contatti collettivi, si rendere necessario, molto spesso, valutare con attenzione la gravità dei comportamenti contestati dal dirigente al fine di verificare se possono integrare la giusta causa delle dimissioni.
E’ sicuramente opportuno, a tale proposito, costruire un piano di azione da parte del dirigente al fine di contestare dapprima informalmente i comportamenti datoriali (al fine di lasciare traccia delle denunce del lavoratore), per poi procedere – laddove non si possa aprire un tavolo di trattative tese a stimolare un incentivo all’esodo in favore del dirigente -, a formalizzare le dimissioni per giusta causa del dirigente.
Da ultimo, rammentiamo che le dimissioni per giusta causa devono essere formalizzate a pena di inefficacia solo con modalità telematica, utilizzando il portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro: non è più sufficiente la lettera raccomandata consegnata a mani al datore di lavoro.
Per approfondimenti: marcopola@npassociati.com – www.licenziamentodirigenti.it –