Il 14 settembre 2023 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 26532, ha stabilito che i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione del licenziamento del dirigente (stabiliti nella misura di 60 giorni dal licenziamento) non si applicano ai casi di ingiustificatezza del recesso: in tali ipotesi, il dirigente, anche laddove non sia stato rispettato il predetto termine e nel caso in cui il licenziamento venga ritenuto ingiustificato, avrà diritto di ottenere la tutela risarcitoria rappresentata dal pagamento dell’indennità supplementare.
Ma, cosa significa all’atto pratico? In buona sostanza, qualora un dirigente venga licenziato ingiustificatamente e, quindi, quando il recesso è riconducibile ad una iniziativa arbitraria, irrazionale o pretestuosa, il licenziamento potrà essere impugnato in qualsiasi momento, senza limiti temporali. Di più, avrà diritto a vedersi corrispondere una somma di denaro (l’indennità supplementare).
Il caso di specie che ha condotto a questa pronuncia della Corte di Cassazione riguardava un dirigente, il quale si costitutiva in giudizio al fine di far accertare l’assenza di giustificatezza del licenziamento subito e, di conseguenza, rivendicava il proprio diritto a vedersi corrispondere l’indennità supplementare sebbene l’impugnazione del licenziamento fosse stata proposta dopo il termine dei 60 giorni sopra indicati.
La corte territoriale competente respingeva la domanda del dirigente, riconoscendo l’avvenuto licenziamento come invalido e non come ingiustificato.
Il dirigente ricorreva, allora, in Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 6 della Legge n. 604 del 1966 e articolo 32 della Legge n. 183 del 2010, sul presupposto che la Corte in primo grado aveva erroneamente ritenuto invalido il licenziamento, anziché, ingiustificato.
La Cassazione considerava il ricorso fondato motivando la sua decisione di accoglimento con l’assunto secondo il quale i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione non vanno applicati alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso in quanto in quest’ultima ipotesi la tutela invocata deve considerarsi di natura meramente risarcitoria (rappresentata dal versamento della somma a titolo di indennità supplementare).
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